Pubblico dominio
La definizione del “Diritto d’autore”
Il diritto d’autore è l’istituto giuridico che tutela i risultati dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore dell’opera di una serie di diritti, sia di carattere morale (riguardanti la tutela della personalità di autore) che patrimoniale (riguardanti l’utilizzo economico dell’opera creata).
Questi diritti sorgono in capo all’autore con la creazione dell’opera; infatti l’art. 2576 del codice civile e l’art. 6 della legge sul diritto d’autore dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Ciò significa che l’acquisizione del diritto è dato dal solo fatto della creazione dell’opera (che però deve essere in qualche modo espressa formalmente), senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell’opera, un deposito o una registrazione (a tale proposito l’art. 106 della legge sul diritto d’autore dispone che l’omissione del deposito dell’opera, prescritta dal precedente art. 105, non pregiudica l’acquisizione e l’esercizio del diritto d’autore). Nell’art. 8 della legge sul diritto d’autore si afferma testualmente che “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale… ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa”. Spetterà a chi contesta tale qualità provare che l’opera non è stata creata da chi si è qualificato come autore.
I limiti del diritto d’autore: la durata limitata del diritto d’autore
Il diritto d’autore, o meglio, le sole prerogative patrimoniali riservate all’autore hanno una durata circoscritta nel tempo, mentre i diritti morali sono imprescrittibili. Infatti, dopo la morte dell’autore, il diritto di paternità intellettuale e quello all’integrità dell’opera possono essere fatti valere, ai sensi dell’art. 23 della legge sul diritto d’autore.
L’art. 25 l.d.a. prevede invece che i diritti di utilizzazione economica dell’opera durino per tutta la vita dell’autore più 70 anni dopo la sua morte.
Trascorsi i 70 anni dalla morte dell’autore, l’opera si considera “caduta in pubblico dominio” ovvero non è più soggetta al diritto d’autore. Nel caso delle opere composte dal contributo indistinguibile di più soggetti, la durata dei diritti di utilizzazione economica è determinata sulla base della vita del coautore che muore per ultimo.
Il Pubblico Dominio
Un’opera dell’ingegno si dice di pubblico dominio quando non è più oggetto di protezione del diritto d’autore. L’opera diventa, quindi, liberamente accessibile e tutti la possono utilizzare, modificare e riprodurre senza la necessità di deroghe o autorizzazioni o violazioni del diritto d’autore. L’opera diventa proprietà di tutti, non più del singolo autore o editore.
In Italia e nel resto dell’Unione Europea, vige la direttiva 2006/116/EC, versione aggiornata di una direttiva più vecchia del 1993, in cui si stabilisce che i diritti dell’autore su di una propria opera sono in vigore durante l’intera vita dell’autore e fino a 70 anni interi dopo la sua morte. In caso di opere con più autori o i cui diritti sono condivisi da più persone, i diritti d’autore termineranno dopo 70 anni interi dalla morte dell’ultimo autore sopravvissuto agli altri.
- Dato che le leggi sul pubblico dominio non sono uguali in tutti i Paesi del mondo, occorrerà assicurarsi che l’opera che si intende ripubblicare sia di pubblico dominio nel Paese in cui la si va a ripubblicare.
- Nel caso di una traduzione i diritti sono sia dell’autore che del traduttore, quindi l’opera entra in pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell’ultimo sopravvissuto dei due.
Immagine: Suzanne Valadon ritratta da Henri de Toulouse-Lautrec